Pubblicato da: Alberto Fangazio | 3 novembre 2009

Rimborso IRAP: 26 novembre 2009, ultima data per proporre istanza per i piemontesi

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Il periodo d’imposta 2008 è stato per buona parte dei contribuenti l’anno per il quale il Legislatore fiscale è intervenuto in materia di deducibilità dalla base imponibile Ires/Irpef di una parte dell’Irap.

La novella in questione è contenuta nell’articolo 6 del decreto legge ormai conosciuto come provvedimento “anticrisi” (Dl 185/08) nata con il dichiarato duplice intento di:

-          introdurre la parziale deducibilità del 10% dell’Irap ai fini della determinazione delle imposte sui redditi come meccanismo “a regime”;

-          riconoscere parzialmente il rimborso delle maggiori imposte assolte per i periodi di imposta precedenti a seguito della intervenuta deducibilità parziale dell’Irap, per i quali non è ancora sopraggiunta la decadenza dei termini per l’avvio dell’azione di rimborso del contribuente ai sensi dell’articolo 38 del DPR 602/73.

Dopo varie proroghe succedutesi in questo 2009 stiamo per arrivare alla fatidica data di scadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso Irap, che per la nostra Regione Piemonte è stata individuata nel 26 novembre 2009.

Destinatari della misura sono tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo le regole degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del Dlgs 446/1997: società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche e altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, persone fisiche, società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni. Possono beneficiare della nuova deduzione anche gli imprenditori agricoli, le pubbliche amministrazioni e gli enti privati non commerciali per l’eventuale attività commerciale esercitata, se determinano la base imponibile secondo la disciplina dell’articolo 5 del decreto Irap.

La deduzione spetta nella misura forfetaria del 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta di riferimento: quella versata a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.
La deduzione, inoltre, spetta solo nel caso in cui siano state sostenute spese per lavoro dipendente e assimilato o interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione in sede di determinazione della base imponibile Irap. Pertanto, se nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, non hanno concorso al valore della produzione costi per il personale o per interessi passivi, lo stesso non rileva nel calcolo dell’importo deducibile dal reddito.

La domanda di rimborso può essere presentata solo in modalità telematica tramite gli appositi software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in modo autonomo oppure con l’appoggio di un professionista incaricato.

I primi a essere pagati saranno i contribuenti che attendono da più tempo, vale a dire le richieste di rimborso liquidate relative ai periodi d’imposta più remoti e, in caso di istanze riguardanti la stessa annualità, avranno precedenza quelle presentate prima.

Nel 2011 saranno preliminarmente erogati i rimborsi residui relativi alle annualità eventualmente non completate nel 2010 e, qualora i limiti di spesa non consentano di pagare integralmente i rimborsi relativi ad un determinato periodo d’imposta, questi saranno disposti distribuendo le disponibilità proporzionalmente tra tutti i contribuenti titolari di un’istanza validamente liquidata dall’Agenzia.

Si rimane come sempre a disposizione per ulteriori approfondimenti.


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