Inserito da: Alberto Fangazio | 22 Gennaio 2008

I nuovi ecoincentivi 2008 per auto e motocicli

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Riporto di seguito quanto pubblicato dall’ACI in merito agli ecoincentivi a disposizione per l’anno 2008.

Il Decreto Legge n. 248/2007- pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2007 – ha previsto, anche per l’anno 2008, le agevolazioni per l’acquisto dei veicoli ecologici e la demolizione dei veicoli più inquinanti.

Rispetto alle agevolazioni previste nel 2007, i nuovi provvedimenti introducono alcune novità ispirate ad incentivare l’acquisto di mezzi a più ridotta emissione di CO2.

Il dettaglio delle misure adottate, con la specifica dei requisiti richiesti, è descritto qui sotto.

 

1)      MOTOCICLI

Sono state prorogate al 31/12/2008 le agevolazioni, già previste dalla Finanziaria 2007, a favore di coloro che rottamano un motociclo “euro 0” ed acquistano un motociclo nuovo “euro3”.

Più esattamente:

- il contributo, erogato dallo Stato per i costi di rottamazione, è pari ad un massimo di € 80 ed è anticipato dal venditore del motociclo nuovo;

- l’esenzione dal pagamento del “bollo auto” per il motociclo nuovo “euro 3” riguarda le prime cinque annualità.

Per godere di questi benefici, la legge richiede due ulteriori condizioni:

- il contratto d’acquisto del motociclo nuovo deve essere firmato nel periodo compreso dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;

- il motociclo nuovo deve essere immatricolato entro il 31/3/2009.

 

 2)      AUTOVETTURE

E’ previsto un contributo e l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a favore di chi rottama una autovettura o un autoveicolo ad uso promiscuo “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” (quest’ultimo immatricolato entro il 31/12/1996) ed acquista un’autovettura nuova “euro 4” o “euro 5” che emette fino a 140 grammi di CO2 per chilometro, oppure fino a 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentata a diesel.

Più esattamente:

- il contributo è di € 700 ed è anticipato dal venditore dell’auto nuova; sale a € 800 in caso di acquisto di auto nuova di categoria “euro 4” o “euro 5” che emette fino a 120 grammi di CO2 per chilometro.

In caso di demolizione di due autoveicoli, purché  di proprietà di familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia, il contributo è aumentato di ulteriori € 500;

- l’esenzione dal pagamento del bollo auto per l’auto nuova “euro 4”o “euro 5” è prevista per una annualità ma è aumentata a tre annualità se il veicolo rottamato è “euro 0”

Per godere di questi benefici, la legge richiede inoltre che:

- il contratto d’acquisto dell’autovettura nuova sia firmato tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008;

- l’autovettura nuova va immatricolata entro il 31 marzo 2009.

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3)      AUTOCARRI, AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI, AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE, AUTOCARAVAN.

E’ previsto un contributo, anticipato dal venditore del veicolo nuovo, per chi rottama un autocarro – oppure un autoveicolo per trasporto promiscuo, un autoveicolo per trasporto specifico, un autoveicolo per uso speciale o un autocaravan – di categoria “euro 0” o “euro 1” (quest’ultimo immatricolato entro il 31 dicembre 1998) di peso complessivo fino a 3,5 tonnellate e ne acquista uno nuovo di categoria “euro 4”.

Più esattamente, il contributo è:

- di € 1.500 se il veicolo è di peso complessivo inferiore a 3 tonnellate;

- di € 2.500 se il veicolo è di peso complessivo da 3 a 3,5 tonnellate;

Per godere di questo beneficio, la legge richiede ulteriori condizioni:

- il contratto d’acquisto dell’autoveicolo nuovo deve essere firmato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008;

- l’autoveicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2009;

- l’autoveicolo rottamato e quello nuovo devono essere della medesima tipologia e non essere di peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate.

 

 4)      AUTOVETTURE E AUTOCARRI CON ALIMENTAZIONE, ESCLUSIVA O DOPPIA, A GAS METANO O GPL, ALIMENTAZIONE ELETTRICA O A IDROGENO.

E’ stato confermato, anche per l’anno 2008, il contributo a favore di chi acquista un’autovettura o un autocarro nuovo, omologato dal costruttore per la circolazione anche mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, alimentazione elettrica ovvero a idrogeno.

Più esattamente:

- il contributo, anticipato dal venditore del veicolo, è di € 1.500;

- il contributo è aumentato di ulteriori € 500, se il veicolo ha emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per Km (il limite di emissioni cui fare riferimento è quello riportato sulla carta di circolazione del veicolo).

Per godere di questo beneficio la legge richiede due ulteriori condizioni:

- il contratto di acquisto del veicolo deve essere firmato nel periodo compreso tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2009;

- il veicolo nuovo deve essere immatricolato entro il 31 marzo 2010.

In caso di veicoli con doppia alimentazione, il limite di emissioni a cui fare riferimento è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato nella carta di circolazione.

Ai veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno, che non emettono CO2, il beneficio si applica nella misura piena di € 2.000.

 

 5)      ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO SENZA ACQUISTO DI VEICOLO NUOVO.

E’ previsto un contributo a favore di chi rottama un’autovettura o un autoveicolo ad uso promiscuo “euro 0”, “euro 1”, o “euro 2” quest’ultimo immatricolato entro il 31/12/1998, senza acquistare un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data di rottamazione.

Più esattamente:

- il contributo, anticipato dal demolitore autorizzato al quale è consegnato il veicolo, è fino a € 150 (in pratica il contributo copre fino a € 150 i costi per la rottamazione e per la radiazione al Pubblico Registro Automobilistico);

- è previsto, per coloro che non risultino intestatari di veicoli registrati, il rimborso per tre annualità dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, nell’ambito del comune di residenza, di domicilio, o del comune ove è ubicata la sede di lavoro. In alternativa, chi rottama un veicolo “euro 2” immatricolato entro il 31/12/1998, e non risulti intestatario di veicoli registrati, può usufruire di un contributo di € 800 (fino ad esaurimento dei finanziamenti governativi) per fruire del servizio di “car sharing”, secondo modalità che saranno definite con decreto interministeriale.

 

 E’ IMPORTANTE SAPERE CHE:

- i benefici descritti ai punti 1,2 e 3 si applicano anche nel caso in cui il veicolo demolito è intestato a un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia;

- l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, prevista per i benefici descritti ai punti 1) e 2), purchè siano presenti tutti i requisiti richiesti, è automatica, per cui non è necessario presentare alcuna domanda;

- si ritiene siano ancora esclusi dagli ecoincentivi, i veicoli cosiddetti a “Km 0” e i veicoli già immatricolati all’estero;

- per le radiazioni effettuate in data successiva all’acquisto del veicolo nuovo, sia la consegna al demolitore che la radiazione al PRA, vanno effettuate entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo.


Risposte

  1. nel punto 2 si scrive che per avere l’esenzione del bollo auto bisogna presentare una domanda se trattasi di rottamazione di un auto del 1996 poi invece in “IMPORTANTE SAPERE CHE”: scrivete che l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, prevista per i benefici descritti ai punti 1) e 2), purchè siano presenti tutti i requisiti richiesti, è automatica, per cui non è necessario presentare alcuna domanda;
    poteri ricevere un chiarimento?ed eventualmente potreste inviarmi la domanda ?
    grazie


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