
La normativa civile e fiscale prevede per le Società alcuni obblighi riguardo i contenuti degli atti e della corrispondenza.
In particolare l’art. 2250 del Codice Civile prevede che negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati:
- la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d’iscrizione;
- il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
- dopo lo scioglimento delle società deve essere espressamente indicato che la società è in liquidazione;
- per le società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.








